Art. 8.
(Elezione del consiglio provinciale).

      1. Al comma 2 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ciascun gruppo il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».